Il NO ha scelto la via dell'offesa personale nella campagna referendaria. Io no.
di Alberto Galanti---14-02-2026
Certo, buttare fango nel ventilatore come fanno Gratteri, Landini, Saviano, Paolo Bolognesi, Benedetta Tobagi e i 'leader' della sedicente 'sinistra', sarebbe stato più facile e veloce, ma ho preferito entrare nel merito della riforma oggetto del prossimo referendum.

Partiamo dal quesito referendario:

«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?»

L'indicazione specifica degli articoli ci aiuta a capire esattamente quel è l'oggetto reale del contendere. Procediamo con ordine.

Articolo 87 decimo comma (Titolo II - Prerogative del Presidente della Repubblica):
[Il Presidente della Repubblica] Presiede il Consiglio superiore della magistratura
Questo comma nella riforma diventa
[Il Presidente della Repubblica] Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.

Si tratta di una riformulazione ovvia, senza finalità occulte. Poiché la riforma separa le carriere (magistratura giudicante e magistratura requirente) il Presidente della Repubblica, che presiede attualmente un unico Consiglio superiore della magistratura, con la riforma ne presiede due (Giudicante e Referente).

Articolo 102:
Nella Costutuzione vigente è scritto:
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Anche qui, adattandola ai due distinti CSM, la riforma aggiunge:
'le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti'


Articolo 104:
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere

Questo comma resta invariato. Nessun rischio quindi per l'autonomia della magistratura.

Le variazioni sul resto dell'articolo dipendono dallo sdoppiamento dei CSM e dal cambiamento della modalità di composizione.
La Costituzione attualmente in vigore prevede che i 20 membri togati siano eletti da tutti i magistrati e i 10 membri laici siano eletti dal Parlamento

Quello che la riforma introduce nell'articolo 104 merita una particolare attenzione.

Membri togati del CSM:
L'elezione dei 20 membri togati oggi è di fatto gestita dalle correnti della magistratura, diventate ambigue articolazioni di potere all'interno del CSM sul terreno della valutazione finalizzata alle nomine, sui provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati, su attività istruttorie improprie, come dimostrano gravi episodi venuti alla luce. L'estrazione a sorte tra tutti i magistrati, introdotta dalla riforma, è un duro colpo a questo potere correntizio ed è la prima ragione della reazione rabbiosa dell'Associazione Nazionale Magistrati che, contro questa riforma, è entrata a gamba tesa nel dibattito politico, con una serie di falsità che stanno gettando discredito sull'intero ordinamento giudiziario. Quando alcuni anni fa l'ANM fece un referendum interno sul sorteggio, non fu un caso che oltre il 40% dei magistrati, probabilmente vittime dei maneggi correntizi, si dichiarò favorevole. Non si venga a dire che il sorteggio è avvilente. Sono le spartizioni correntizie ad essere avvilenti. La modalità dell'estrazione a sorte la Costituzione già la prevede: nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono infatti, oltre i giudici ordinari della Corte costituzionale, sedici membri estratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione, con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Membri laici del CSM:
La Costituzione vigente stabilisce che i 10 membri laici debbano essere scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche, o avvocati con almeno 15 anni di esercizio professionale, dal Parlamento in seduta comune con una maggioranza dei 3/5.
Raramente tutti e 10 i membri laici vengono eletti in un’unica votazione. Spesso si procede con più scrutini, a volte distanziati di settimane o mesi. Se manca l’accordo, si crea uno stallo istituzionale. Negli ultimi rinnovi del Consiglio Superiore della Magistratura non sono mancati ritardi proprio per l’incapacità di raggiungere la maggioranza qualificata.
La riforma prevede che i 10 membri laici siano estratti a sorte da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione.

Articolo 105:
Nella Costituzione vigente è scritto solo
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati

La riforma, oltre a riferirsi non ad uno ma a due CSM distinti, opera due modifiche:
1) sostituisce 'le promozioni' con 'la valutazione di professionalità e il conferimento di funzioni'
2) cancella 'provvedimenti disciplinari', sottraendoli ai CSM e attribuendoli a un nuovo organismo chiamato 'Alta corte disciplinare' 'composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità'.

La motivazione per la sostituzione di 'le promozioni' è quella della necessità di definire questo ruolo del CSM in modo meno sbrigativo e più calzante.

Il numero ridicolo di provvedimenti disciplinari comminati negli anni (molti dei quali sono semplici censure e pochissime rimozioni) ha fatto nascere il legittimo sospetto che il CSM sia quantomeno inidoneo, per non dire altro. Questa è la seconda ragione della reazione rabbiosa dell'Associazione Nazionale Magistrati contro questa riforma.

Qui è necessario anche aggiungere che oggi le correnti interne al CSM, quando non sono d'accordo tra loro sulla spartizione del potere, arrivano alla vergogna di lasciare vacanti anche per molti mesi le sedi più importanti e più ambite dei trasferimenti, che è loro dovere assegnare. La riforma, mettendo con il sorteggio in grande difficoltà il potere delle correnti, contribuirà a evitare questa gravissima inadempienza dolosa che arreca danni enormi all'amministrazione della giustizia.

Articolo 106:
Questo articolo cambia solo nella parte che riguarda la designazione dei consiglieri di Cassazione. Le nuove norme, per la presenza di due CSM, si limitano a riformulare il testo riguardante i criteri di formazione dell'organismo.


Articolo 107:
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.


Questo articolo è rimasto invariato salvo che per la parola 'rispettivo' visto che la riforma prevede due CSM.
Quindi l'inamovibilità, le garanzie disciplinari, l'azione disciplinare, la distinzione funzionale, le garanzie del pubblico ministero (PM), non hanno subito alcuna modifica dalla riforma.

Articolo 110:
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

qui è stato aggiunto solo il termine 'ciascun' per la ragione, più volte richiamata in questo testo, che i CSM con la riforma diventano due.

Il quesito referendario richiama solo questi articoli e le questioni di merito sono solo queste. La riforma non fa altro che completare dopo 26 anni il disegno della terzietà del giudice rispetto a Difesa e Accusa, sancito dall'articolo 111 della Costituzione, approvato a suo tempo da gran parte delle forze politiche in Parlamento.

È bene però sottolineare l'assenza dal quesito referendario di due seguenti articoli della Costituzione che fissano due prerogative fondamentali per i magistrati.

Articolo 101:
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.


Significato del 1° Comma: La sovranità, appartenendo al popolo (art. 1 della Costituzione), si riflette anche nell'esercizio della funzione giurisdizionale, che non è un potere personale del giudice ma una funzione svolta per la collettività.
Significato del 2° Comma (Indipendenza): I giudici non devono sottostare a direttive di altri poteri (Governo, Parlamento) o gerarchie interne, ma esclusivamente alla volontà del Parlamento espressa nella legge.


Articolo 109:
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

È sancita la dipendenza funzionale della polizia giudiziaria (PG) dalla magistratura, garantendo che indagini e atti di forza (arresti, perquisizioni) siano diretti dai giudici e non da poteri politici o amministrativi.

Questi due articoli nel quesito non ci sono perché la riforma non li tocca. Quindi nessun attacco in vista alle fondamentali prerogative della magistratura. Semmai la riforma mette in difficoltà le correnti che, negli anni, hanno dato prova di essere , nel CSM, una consorteria che ha interpretato l'autonomia e l'indipendenza come la libertà inaccettabile di potersi permettere tutto.

Se servisse, come ulteriore sussidio, un impatto visivo a compendio delle modifiche che la riforma introduce alla Costituzione questo documento potrebbe essere utile.